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La provincia provvedera' ai locali per il Consiglio, per la Deputazione e per l'Ufficio scolastico provinciale; e lo Stato contribuira' alla spesa con la somma annua di lire 1500 per ciascuna provincia.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art22 · fonte del testo