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Nelle scuole riordinate a norma dei precedenti articoli, puo' l'autorita' scolastica, dove l'ampiezza delle aule lo consenta, ordinare che gli alunni di ciascuna classe rimangano nell'aula durante tutto o parte dell'orario dell'altra classe.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art36 · fonte del testo