Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il minimo legale degli stipendi stabilito dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, e' aumentato per l'anno 1911 di lire 100 per tutti i direttori e maestri elementari di qualsiasi categoria.
tolto: A cominciare dal 1° gennaio 1912 e' aumentato:
tolto: 1° di altre lire 100 per i direttori o i maestri di tutte le scuole obbligatorie classificate nella categoria, delle scuole urbane e delle scuole rurali;
tolto: 2° di altre lire 200 per i maestri di tutte le scuole obbligatorie non classificate e delle scuole facoltative di grado inferiore.
tolto: Le scuole facoltative di grado superiore, la cui spesa fu resa obbligatoria a carico dei comuni a norma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno classificate, e la differenza tra lo stipendio corrisposto effettivamente al maestro ed il minimo legale sara' a carico del bilancio dello Stato.
tolto: Agli effetti dell'aumento di stipendio, di cui al presente articolo, tali scuole saranno considerate come obbligatorie.
tolto: Per le scuole facoltative di grado superiore istituite dopo il 1 gennaio 1904, per le quali non e' stabilito nella legge uno stipendio minimo, l'aumento di lire 200 s'intendera' apportato allo stipendio fissato dal comune.
tolto: Pei comuni, che corrispondono ai direttori ed ai maestri uno stipendio superiore all'attuale minimo legale, la maggior somma di lire 200 e 300 s'intendera' concessa come aumento allo stipendio effettivamente corrisposto dal comune.
tolto: Per i maestri delle scuole rurali, per le quali si procede al riordinamento a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge, oltre all'aumento delle lire 200 di stipendio, sara' corrisposta, a titolo d'indennita' per la maggiore opera prestata con l'insegnamento in classe alternate, una somma di lire 300, che sostituisce l'aumento dei due quinti dello stipendio stabilito dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art39 · fonte del testo