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[1]I maestri e le maestre delle scuole elementari, amministrate dai Consigli scolastici, sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti.

[2]Nella formazione dei ruoli, essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianita' del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni, anche non appartenenti alla stessa provincia.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art43 · fonte del testo