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[1]I maestri e le maestre delle scuole elementari, amministrate dai Consigli scolastici, sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti.
[2]Nella formazione dei ruoli, essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianita' del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni, anche non appartenenti alla stessa provincia.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
