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[1]Alla nomina del personale insegnante delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico, si provvede mediante concorso per titoli, bandito dal Consiglio.
[2]Il concorso sara' per un numero di posti determinato dal numero dei posti vacanti nei comuni della provincia o di quelli che il Consiglio scolastico ritenga possano rendersi vacanti durante l'anno.
[3]La Commissione giudicatrice del concorso sara' nominata dalla Deputazione scolastica a norma del regolamento.
[4]La graduatoria non potra' comprendere un numero di maestri superiore al numero dei posti determinato dal bando del concorso.
[5]I concorrenti non compresi nella graduatoria non saranno classificati.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
