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[1]Alla nomina del personale insegnante delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico, si provvede mediante concorso per titoli, bandito dal Consiglio.

[2]Il concorso sara' per un numero di posti determinato dal numero dei posti vacanti nei comuni della provincia o di quelli che il Consiglio scolastico ritenga possano rendersi vacanti durante l'anno.

[3]La Commissione giudicatrice del concorso sara' nominata dalla Deputazione scolastica a norma del regolamento.

[4]La graduatoria non potra' comprendere un numero di maestri superiore al numero dei posti determinato dal bando del concorso.

[5]I concorrenti non compresi nella graduatoria non saranno classificati.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art45 · fonte del testo