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[1]Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno determinate le categorie dei titoli, che nei concorsi ai posti vacanti nelle scuole debbano essere soggetti a valutazione. Per ciascuna categoria saranno determinati il massimo e il minimo dei punti, che la Commissione puo' assegnare.

[2]Osservate le norme di cui sopra, il giudizio della Commissione nella valutazione dei titoli non e' soggetto a sindacato di merito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art46 · fonte del testo