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Ai posti delle tre classi urbane si provvedera' dal Consiglio scolastico, per meta' con la promozione per anzianita' congiunta al lodevole servizio, tra i maestri della classe immediatamente inferiore, anche se di diversa categoria, e per meta' con la nomina mediante concorso dei maestri delle due classi immediatamente inferiori, i quali abbiano ottenuto la stabilita' a norma di legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art48 · fonte del testo