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Le punizioni disciplinari sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi alla Deputazione scolastica, nei modi e con le formalita' stabilite dalle disposizioni vigenti pei giudizi disciplinari avanti il Consiglio scolastico.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art53 · fonte del testo