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[1]Alla fine di ciascun periodo annuale avranno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dalla istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare biennale. I militari saranno esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati d' accordo fra l'autorita' militare e l'autorita' scolastica.

[2]Il certificato rilasciato dalla Commissione avra' valore di proscioglimento dall' istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art56 · fonte del testo