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[1]Ai maestri sara' corrisposto un compenso annuo uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe alla quale appartiene la scuola del Comune.

[2]La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione.

[3]Tutte le altre spese occorrenti pel funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art58 · fonte del testo