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Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potra' dall' autorita' militare essere concesso di frequentare le scuole complementari o professionali che esistessero nella sede del presidio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art60 · fonte del testo