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[1]Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, o dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per l'istituzione di scuole serali e festive, e' portato a lire 1,700,000.

[2]La retribuzione agl'insegnanti nelle scuole serali per adulti analfabeti, non potra' essere minore di L. 200, ne' maggiore di L. 300; e per le scuole festive non potra' essere minore di lire 100, ne' maggiore, di lire 150.

[3]Nell' istituire le scuole serali e festive si seguiranno i criteri stabiliti nel citato art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

[4]La misura della retribuzione sara' stabilita sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna scuola, secondo le norme da indicarsi nel regolamento.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art63 · fonte del testo