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[1]Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari, e' istituito in ogni comune il patronato scolastico. Nelle citta' di maggior popolazione il patronato puo' essere diviso in sezioni nei diversi quartieri.
[2]All'assistenza il patronato provvedera' nelle forme piu' pronte e piu' pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.
[3]Inoltre il patronato verra' in aiuto all'istruzione popolare col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, col diffondere la mutualita' scolastica, con l'istituire scuole speciali per l'emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
