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[1]Il patronato scolastico e' ente morale. Esso e' costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali.
[2]Il patronato e' amministrato da un Consiglio composto:
- a)dell'assessore della pubblica istruzione del comune e di un consigliere comunale delegato dalla Giunta municipale;
- b)di rappresentanti del comune eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei consiglieri;
- c)del direttore didattico o del vice ispettore scolastico o dell'insegnante elementare anziano;
- d)di delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica;
- e)di delegati delle varie categorie di soci eletti dalla assemblea generale;
- f)di insegnanti elementari eletti dagl'insegnanti del comune.
[3]Lo statuto del patronato scolastico stabilira' le norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto.
[4]Il Comune, udito il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico, stabilira' per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante degli istituti ausiliari della scuola elementare.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
