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[1]Il patronato adempie ai suoi fini:
[2]1° con i contributi dei soci;
[3]2° con i sussidi dello Stato;
[4]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;
[5]4° con doni, legati e altri eventuali proventi.
[6]Le somme di cui al n. 3° saranno versate all'Amministrazione del patronato nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.
[7]Fermo restando per i comuni il disposto dell' art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'autorita' tutoria non approvera' qualsiasi nuova spesa facoltativa, o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci all' atto della promulgazione della presente legge, che non abbia per iscopo la sanita' e l'incolumita' pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.
[8]Le somme stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
