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[1]Il patronato adempie ai suoi fini:

[2]1° con i contributi dei soci;

[3]2° con i sussidi dello Stato;

[4]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

[5]4° con doni, legati e altri eventuali proventi.

[6]Le somme di cui al n. 3° saranno versate all'Amministrazione del patronato nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

[7]Fermo restando per i comuni il disposto dell' art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'autorita' tutoria non approvera' qualsiasi nuova spesa facoltativa, o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci all' atto della promulgazione della presente legge, che non abbia per iscopo la sanita' e l'incolumita' pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

[8]Le somme stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art74 · fonte del testo