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[1]Sono istituiti dieci posti di ispettori centrali per invigilare l'andamento didattico della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.
[2]Sei posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno un triennio effettivo di servizio, e quattro a scelta del ministro fra i funzionari dell'Amministrazione dell'istruzione o tra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.
[3]Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo dei sei posti.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
