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[1]Sono istituiti dieci posti di ispettori centrali per invigilare l'andamento didattico della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

[2]Sei posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno un triennio effettivo di servizio, e quattro a scelta del ministro fra i funzionari dell'Amministrazione dell'istruzione o tra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

[3]Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo dei sei posti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art79 · fonte del testo