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[1]Il numero degli ispettori scolastici sara' gradatamente aumentato in un triennio dall' entrata in vigore della presente legge, secondo i bisogni dell'amministrazione, e non potra' essere superiore a 400.

[2]L'ampliamento del ruolo degli ispettori sara' fatto per un terzo in ciascun anno con tre distinti concorsi.

[3]La formazione di nuove circoscrizioni sara' approvata annualmente per decreto Reale sulle proposte dei Consigli scolastici, tenuto conto dei maggiori bisogni delle singole regioni.

[4]Il ruolo degli ispettori e degli stipendi sara' formato in conformita' della tabella A annessa alla presente legge.

[5]Per le promozioni degli ispettori al grado di primi ispettori si seguiranno le norme stabilite dall' art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, per le promozioni al grado di primo segretario.

[6]Sono tuttavia ammessi all'esame di concorso per merito pei posti disponibili per l'ampliamento del ruolo dopo il primo e secondo concorso tutti gli ispettori che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio come ispettori.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art80 · fonte del testo