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[1]Per la prima formazione del ruolo dei vice-ispettori, i direttori didattici effettivi forniti di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 31 dicembre 1910, che siano in servizio di comuni soggetti all'amministrazione del Consiglio scolastico, saranno iscritti nel ruolo dei vice-ispettori, senza esame e sulla base dello stipendio goduto come direttori.

[2]I direttori, che hanno uno stipendio superiore a quello della prima classe dei vice-ispettori, conserveranno la differenza ad personam.

[3]I direttori didattici con insegnamento nominati prima del 31 dicembre 1910 nei comuni le cui scuole sono amministrate dal Consiglio scolastico, sono conservati nella loro condizione attuale e con gli assegni ad essi corrisposti sui bilanci comunali per l'esercizio 1910, sempre quando siano muniti del titolo di abilitazione alla direzione didattica ed abbiano esercitato il loro ufficio lodevolmente a giudizio del Consiglio scolastico.

[4]Questi direttori saranno alla immediata dipendenza degli ispettori o dei vice-ispettori scolastici.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art82 · fonte del testo