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[1]In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei Regi provveditori agli studi, e' istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati d'ordine.
[2]Pei posti d'impiegato d' ordine nell' ufficio scolastico si dara', a parita' di ogni altra condizione, la preferenza agli impiegati d' ordine negli istituti d' istruzione media.
[3]Sara' addetto all' ufficio scolastico un ispettore scolastico; e nelle provincie ove ne sia dal ministro riconosciuto il bisogno, anche un vice-ispettore.
[4]I Regi provveditori agli studi e i predetti funzionari amministrativi, di ragioneria e d' ordine, costituiranno il ruolo dell'Amministrazione provinciale in conformita' della tabella B, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
