Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai ruoli dell'Amministrazione centrale saranno apportate le modificazioni stabilite nella tabella C, annessa alla presente legge.
[2]Il ministro ha facolta' di scegliere i titolari ai posti di nuova creazione oltre che tra i funzionari delle amministrazioni da lui dipendenti, anche tra i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato.
[3]Ai trasferimenti degl'impiegati dall' una all' altra Amministrazione si provvede con decreto Reale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[4]In ciascuna categoria l'eguaglianza di stipendio costituisce l'eguaglianza di grado e di classe fra gl' impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale in conformita' della tabella D, annessa alla presente legge.
[5]Per occupare i posti di primo segretario e di primo ragioniere nell' Amministrazione Centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per la prima applicazione della tabella C, annessa alla presente legge, sara' indetto un esame di idoneita' in conformita' dell'art. 5° del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al quale saranno ammessi i segretari e i ragionieri dell'Amministrazione stessa che abbiano compiuto i cinque anni di servizio.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
