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[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il ministro dell'istruzione ha facolta' di collocare a riposo d' ufficio i Regi provveditori agli studi, che abbiano acquistato il diritto alla pensione e che a giudizio del Consiglio di amministrazione non siano ritenuti idonei all' ufficio di provveditore.

[2]I provveditori, i quali provengono dall' insegnamento medio, potranno, su domanda o d'ufficio, essere trasferiti, previo parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli degli insegnanti o dei capi d'istituto delle scuole medie donde provengono, conservando ad personam la differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quelle del nuovo ufficio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art85 · fonte del testo