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[1]Le disposizioni degli art. 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, si applicano ai maestri e direttori, che si trovino in servizio per provvedimento dell'autorita' comunale anteriore al 31 dicembre 1910.
[2]Gl' insegnanti, i quali, appartenendo al personale delle scuole pareggiate, come quelle dei tracomatosi, deficienti e simili, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini d' infanzia, mantenuti dal Comune, sono stati assunti in servizio nelle scuole elementari per provvedimento dell'autorita' comunale anteriore al 31 dicembre 1910, sono conservati nell' ufficio attuale, purche' siano forniti di legale abilitazione all' insegnamento elementare e saranno nominati ai posti vacanti in seguito a due anni di lodevole servizio.
[3]Hanno gli stessi diritti gli insegnanti forniti di legale abilitazione, che, provenendo da scuole elementari pubbliche, siano entrati in servizio del Comune prima del 31 dicembre 1910.
[4]Gl' insegnanti forniti di legale abilitazione che si trovano incaricati dell'insegnamento elementare da piu' di sei mesi alla data della pubblicazione della presente legge, avranno diritto di prendere parte ai concorsi per le scuole elementari del Comune, anche se abbiano superato i limiti di eta' stabiliti coi regolamenti.
[5]Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti legali ancora in vigore dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
[6]Le graduatorie dei concorsi banditi nell' anno 1910 (o nell' anno 1909, ove non furono banditi concorsi nel 1910), avranno effetto fino al 30 giugno 1912; ma l'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sara' subordinata all'applicazione delle disposizioni dei primi quattro comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
