Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso che si applichi la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente art. 6, la concessione alla industria privata delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, alle condizioni stabilite dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506, e della presente legge, potra' essere fatta in base al progetto proposto dalla commissione istituita con R. decreto 20 luglio 1901, e completato per le linee Assoro (Bivio Assoro-Leonforte)-Valguarnera-Piazza Armerina, e Bivio Greci-Bivona-Prizzi-Lercara e per le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone.
[2]Le modalita' di costruzione e di esercizio saranno stabilite con opportuni miglioramenti, in relazione a quelle della ferrovia Corleone-San Carlo, con lo scartamento di metri 0.95 tra le rotaie.
[3]La sovvenzione massima di lire 8,500 per chilometro e per anni 70 non potra' essere accordata che alle seguenti condizioni:
- a)Ribasso non inferiore al 25 per cento sui prezzi delle tariffe medie in vigore sulla rete delle strade ferrate della Sicilia;
- b)Speciali facilitazioni per il trasporto degli operai e dei lavoratori dei campi;
- c)Compartecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio eccedenti il limite che, a' sensi dell'art. 3 della citata legge 4 dicembre 1902, sara' stabilito nell'atto di concessione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
