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[1]I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medievali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualita'.

[2]Titoli principali saranno l'opera gia' prestata in qualita' di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

[3]La Commissione giudicatrice sara' composta d due sopraintendenti su i musei e le gallerie e di tre consiglieri del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti.

[4]La Commissione nominera' nel suo seno il presidente ed il segretario.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 19 febbraio 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art30 · fonte del testo

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