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[1]I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medievali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualita'.
[2]Titoli principali saranno l'opera gia' prestata in qualita' di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.
[3]((COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 DICEMBRE 1915, N. 1945)).
[4]La Commissione nominera' nel suo seno il presidente ed il segretario.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1916 al 28 febbraio 1924
