Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti o gli oggetti d'antichita' e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e danno notizia alla sopraintendenza competente di quanto puo' interessare la conservazione e la custodia, promovendo i necessari provvedimenti.

[2]La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della sopraintendenza competente, su gli scavi gia' in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi.

[3]Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle sopraintendenze in materia di tutela monumentale artistica.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art49 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari