Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti o gli oggetti d'antichita' e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e danno notizia alla sopraintendenza competente di quanto puo' interessare la conservazione e la custodia, promovendo i necessari provvedimenti.
[2]La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della sopraintendenza competente, su gli scavi gia' in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi.
[3]Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle sopraintendenze in materia di tutela monumentale artistica.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
