Articolo abrogato dal regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.
Abrogato dal 25 gennaio 1923
Articolo abrogato dal regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.
Abrogato dal 25 gennaio 1923
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il passaggio di un insegnante dall'uno all'altro Istituto, purche' si tratti del medesimo posto, puo' eccezionalmente essere ordinato dal ministro su istanza dell'interessato o per ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio dei professori dell'Istituto, a cui dovrebbe essere trasferito, e quello della sezione III del Consiglio superiore di antichita' e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1922, N. 1726
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art14 · fonte del testo