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Le soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:

  • a)hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprieta' dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;
  • b)provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;
  • c)sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri enti e da privati;
  • d)invigilano affinche', a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;
  • e)tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichita' esistenti nelle rispettive regioni;
  • f)invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati;
  • g)hanno l'alta sorveglianza sugli uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichita';
  • h)propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;
  • i)tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art5 · fonte del testo

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