Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Abrogato dal 28 febbraio 1924
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Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Abrogato dal 28 febbraio 1924
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3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. 158 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:
tolto: a) hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprieta' dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;
tolto: b) provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;
tolto: c) sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri enti e da privati;
tolto: d) invigilano affinche', a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;
tolto: e) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichita' esistenti nelle rispettive regioni;
tolto: f) invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati;
tolto: g) hanno l'alta sorveglianza sugli uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichita';
tolto: h) propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;
tolto: i) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art5 · fonte del testo
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