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[1]Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto Reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, dei musei e degli scavi, approvato con i decreti Reali 11 marzo 1897, n. 96, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.
[2]Ad essi e' sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichita' e belle arti secondo la tabella A annessa alla presente legge.
[3]Sono abolite del pari le disposizioni dall' art. 1 all' art. 61 del regolamento approvato con decreto Reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924
