Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto Reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, dei musei e degli scavi, approvato con i decreti Reali 11 marzo 1897, n. 96, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.

[2]Ad essi e' sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichita' e belle arti secondo la tabella A annessa alla presente legge.

[3]Sono abolite del pari le disposizioni dall' art. 1 all' art. 61 del regolamento approvato con decreto Reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art65 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari