Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Abrogato dal 28 febbraio 1924
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Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Abrogato dal 28 febbraio 1924
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1907 al 28 febbraio 1924. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto Reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, dei musei e degli scavi, approvato con i decreti Reali 11 marzo 1897, n. 96, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.
tolto: Ad essi e' sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichita' e belle arti secondo la tabella A annessa alla presente legge.
tolto: Sono abolite del pari le disposizioni dall' art. 1 all' art. 61 del regolamento approvato con decreto Reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art65 · fonte del testo
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