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Pei prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; pero' ai relativi mandati od ordini di pagamento sara' annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessita'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-29;351~art3 · fonte del testo