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[1]Le spese d'Amministrazione dell'Opera sono a carico dell'azienda delle ferrovie dello Stato.

[2]Uno speciale regolamento, approvato con decreto Ministeriale su proposta dell'Amministrazione ferroviaria, determinera' ogni particolare di funzionamento dell'Opera.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art7 · fonte del testo