Art. 16 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 16 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1923 al 16 dicembre 2009. 212 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fino a concorrenza di un quarto dei posti disponibili ogni anno nel ruolo organico degli ufficiali subalterni di porto, possono essere nominati sottotenenti di porto:
tolto: 1° Gli allievi della R. accademia navale che, pure avendo superato gli esami finali dell'ultima classe, non abbiano conseguito la nomina a guardiamarina o a sottotenente macchinista per mancanza della speciale idoneita' fisica richiesta per il corpo dello Stato maggiore generale, purche' posseggano quella voluta per il corpo delle Capitanerie di porto, o tale nomina non abbiano conseguito per deficienza di attitudini professionali, purche' questa non derivi da difetto delle qualita' di animo e di carattere indispensabili alla vita militare.
tolto: 2° Gli allievi dell'ultima classe della R. accademia navale, che siano stati riprovati negli esami finali nelle sole materie tecnico-militari inerenti alle speciali attribuzioni di guardiamarina o di, sottotenente macchinista.
tolto: Le frazioni uguali o superiori a 1/2 sono computate per intero.
tolto: La nomina a sottotenente di porto nei casi previsti dal presente articolo e' subordinata alla condizione che gli aspiranti superino un apposito esame di idoneita' sulle materie tecnico-professionali inerenti alle speciali attribuzioni degli ufficiali di porto, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.
tolto: Il Ministro della marina emanera' apposite norme speciali per le nomine di cui al n. 2.aggiunto: Art. 16 ter PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art16ter · fonte del testo