Art. 16 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 16 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009. 467 parole tolte, 23 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto sono reclutati:
tolto: a) per mezzo di pubblico concorso per esami;
tolto: b) fra gli allievi della Regia accademia navale, a norma del successivo art. 16 ter;
tolto: c) fra i tenenti di vascello in servizio attivo permanente, a norma dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile e dell'art. 9 del presente decreto.
tolto: Il concorso per esami ha luogo:
tolto: a) fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di eta', e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre al non avere superato il 28° anno di eta', abbiano conseguito la nomina ad ufficiali di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;
tolto: b) tra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di eta'.
tolto: E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderla ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna delle categorie a) e b) e si formeranno due graduatorie distinte per le due categorie: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie secondo l'ordine della puntuazione riportata negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei punti ad essa riservato, salvo la facolta' al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero di posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.
tolto: A parita' di punti saranno titoli di preferenza nella graduatoria: 1° l'aver conseguito medaglia al valor militare;
tolto: 2° l'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915- 18, nelle destinazioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge n. 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni;
tolto: 3° l'aver prestato, come ufficiale di complemento, il servizio previsto dal R. decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2091.
tolto: Pei concorrenti di cui ai nn. 2 e 3 i limiti di eta' per l'ammissione all'esame di concorso, sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso nelle destinazioni di servizio militare di cui sopra.
tolto: I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso d'istruzione teorico-pratico presso la Regia accademia navale ed un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto della durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, previo accertamento della idoneita' da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.
tolto: Ai sottotenenti di porto comunque reclutati si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2866.aggiunto: Art. 16 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art16bis · fonte del testo