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[1]Gli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto dell'applicazione dell'annessa tabella C, verranno a trovarsi in eccedenza al quadro organico del proprio grado, saranno considerati in soprannumero.

[2]All'eliminazione di tali eccedenze sara' provveduto mediante trasferimenti nei personali civili della R. marina, secondo le norme che verranno stabilite con altra legge.

[3]Fino a che tale legge non sia intervenuta, l'avanzamento degli attuali ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo avra' luogo normalmente senza tener conto delle eccedenze predette.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art31 · fonte del testo