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[1]Le leggi 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª) e 30 giugno 1889, n. 6155 (serie 3ª), sono abrogate.
[2]Gli ufficiali del corpo R. equipaggi, in attivita' di servizio, all'entrata in vigore della presente legge, costituiranno un ruolo transitorio fino ad estinzione del medesimo, proseguendo in esso la carriera colle norme attualmente in vigore per l'avanzamento e per i limiti di eta'.
[3]I capi di lª classe del corpo R. equipaggi che all'anzidetta data si troveranno inscritti nel quadro di avanzamento per la nomina a sottotenente del corpo stesse conserveranno il diritto alla nomina in base alle disposizioni preesistenti.
[4]Nessun'altra inscrizione nell'anzidetto quadro potra' effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1915, n. 526, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuove disposizioni e' temporaneamente sospesa l'applicazione dell'art. 32 della legge 29 giugno 1913, n. 797".
Testo in vigore dal 30 aprile 1915 al 26 agosto 1918
