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[1]Per la prima applicazione della presente legge, agli attuali assistenti del genio navale di lª classe sara' assegnato lo stipendio annuo di L. 2800 accresciuto di uno o due aumenti sessennali di L. 360 ciascuno, a seconda che abbiano rispettivamente compiuto 10 o 16 anni di servizio effettivo dalla nomina ad assistente di 2ª classe.
[2]Gli assistenti di 2ª classe in ruolo all'entrata in vigore della presente legge saranno promossi alla lª classe quando abbiano compiuto quattro anni di servizio dalla nomina ad assistente e siano riconosciuti idonei per tale avanzamento. A coloro che non conseguiranno tale promozione sara' assegnato lo stipendio di L. 2300, accresciuto di uno o due aumenti sessennali di L. 230 ciascuno, a seconda che essi abbiano rispettivamente compiuto 6 o 12 anni di servizio effettivo in qualita' di assistente di 2ª classe.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
