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[1]Entro il 31 dicembre 1913 sara' presentato al Parlamento un disegno di legge che riordinera' le disposizioni relative alla riserva navale, in conseguenza delle norme sancite dalla presente legge e annesse tabelle.

[2]Gli ufficiali attualmente inscritti in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento in base all'art. 13, penultimo comma, della legge 27 giugno 1909, n. 377, saranno trasferiti col loro grado ed anzianita' nei quadri della riserva navale se non riuniranno, alla data d'entrata in vigore della presente legge, le condizioni prescrite dai precedenti articoli 17, 18 e 19. Quelli che, trovandosi in possesso di tali condizioni, resteranno nei ruoli degli ufficiali di complemento, entreranno a far parte del relativo quadro organico.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art38 · fonte del testo