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[1]Il Fondo per l'emigrazione reintegrera' al bilancio del Ministero della marina, a semestri anticipati, tutte le competenze fisse (stipendi, quinquenni, indennita' d'arma) spettanti agli ufficiali medici della R. marina in servizio di emigrazione, secondo il numero di ufficiali stabilito in ciascun grado per tale servizio dall'annessa tabella C. (quadro organico del corpo sanitario militare marittimo).
[2]Il Fondo per l'emigrazione versera' inoltre al bilancio della marina, in due rate semestrali anticipate, la somma annua di L. 22.000, quale contributo alle spese generali relative al corpo sanitario militare marittimo, a decorrere dal 1° gennaio 1914.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
