Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La somma corrispondente agli stipendi degli ufficiali commissari considerati in soprannumero a termine dell'art 31, e l'attuale stanziamento del capitolo «Ufficiali del corpo Reale equipaggi», saranno portati in distinti capitoli nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.
[2]Nella stessa parte straordinaria sara' istituito uno speciale capitolo per il pagamento delle competenze d'ogni specie dovute ai sottufficiali della categoria «furieri» del corpo R. equipaggi. Lo stanziamento complessivo di tale capitolo che ammontera' a L. 1.050.000, sara' costituito, con decreto del ministro del tesoro, mediante opportuni trasporti di fondi dai capitoli del bilancio della marina relativi al corpo R. equipaggi (paghe, soprassoldi, rafferme, viveri).
[3]Tutti gli stanziamenti complessivi di ciascun capitolo della parte straordinaria, di cui al presente articolo, saranno mantenuti integri fino a tanto che non sara' provveduto alla sistemazione nei personali civili della R. marina degli ufficiali commissari in eccedenza, degli ufficiali del corpo R. equipaggi e dei sottufficiali della categoria «furieri» del corpo medesimo:
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 29 giugno 1913.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Leonardi - Cattolica - Spingardi
[8]- Di San Giuliano - Tedesco.
[9]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
