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[1]A parita' di condizioni, nelle gare internazionali, deve preferirsi la industria nazionale.

[2]Per le provviste di materiale, di cui all'articolo precedente, sara' accordata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, una congrua protezione all'industria nazionale, che pero' non potra' mai eccedere il cinque per cento sulla offerta della industria estera, accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

[3]Per offerta dell'industria estera s'intende la media delle offerte piu' basse, che rappresentano la meta' del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la meta' e' formata sul numero stesso aumentato di uno.

[4]Se l'offerta estera sia stata una sola, la determinazione della parita' delle condizioni sara' rimessa al giudizio del Consiglio di amministrazione.

[5]Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l'esercizio delle ferrovie di Stato, puo' essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art34 · fonte del testo