Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 49
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Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente art. 47, e il numero giornaliero delle coppie dei treni e' stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purche' non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 15 gennaio 1932
