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Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente art. 47, e il numero giornaliero delle coppie dei treni e' stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purche' non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 15 gennaio 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art49 · fonte del testo