Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 51
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Quando gravi ragioni lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' ordinare l'attuazione di treni internazionali di lusso, ancorche' il Consiglio d'amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l'istituzione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
