[1]Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, potra' conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.

[2]Tale incarico potra' essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.

[3]A comporre questi uffici potra' essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichita' e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio.

[4]Ai capi onorari di questi uffici verra' dato il titolo di conservatori.

Testo vigente dal 8 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-06-16;687~art1 · fonte del testo