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[1]Nelle citta' che hanno piu' licei-ginnasi, o un liceo-ginnasio con un corso completo di classi aggiunte, si possono istituire sezioni di ginnasio e licei moderni. Tali sezioni formeranno parte del liceo-ginnasio presso cui saranno istituite, ma potranno essere ordinate in istituti autonomi quando sia completo il numero delle loro classi.

[2]Nulla e' innovato per le spese che sono a carico degli enti locali secondo le leggi vigenti per le aule, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art1 · fonte del testo