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[1]Sono istituite sei borse di perfezionamento all'estero negli studi delle lingue e letterature moderne da conferirsi nei modi stabiliti dal vigente regolamento generale universitario.

[2]Le borse si possono accrescere colla legge di bilancio.

[3]Gli obblighi dei vincitori delle borse saranno determinati per regolamento.

[4]Se il vincitore della borsa e' insegnante di ruolo nelle scuole medie governative, conserva il suo posto e i vantaggi nomadi di carriera.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art11 · fonte del testo