Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni

Art. 7 — IL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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[1]A coprire i posti vaganti nelle scuole medie delle sedi dichiarate piu' importanti, in mancanza di vincitori di concorsi speciali, possono essere chiamati temporaneamente i professori di ruolo della stessa materia di Istituti dello stesso grado di sedi non importanti.

[2]L'insegnante trasferito provvisoriamente conserva il diritto alla cattedra che prima occupava.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 20 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art7 · fonte del testo