Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni

Art. 7 — IL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564

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Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I e' abrogato".

Testo in vigore dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1923

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1922 al 13 aprile 1923. 21 parole tolte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564

    Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I e' abrogato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art7 · fonte del testo