Art. 7 — IL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564
3Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I e' abrogato".
Testo in vigore dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009
