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[1]Il patrimonio dell'ente morale «Scuole industriali di Bergamo» e' formato dal macchinario e dai materiali tutti delle varie scuole, officine, laboratori e gabinetti, nonche' dall'edificio di cui all'art. 6 e di quanto possa pervenire per effetto di doni e di elargizioni all'ente medesimo, oltre i seguenti contributi annui:

[2]Ministero della pubblica istruzione L. 49.000.

[3]Provincia di Bergamo L. 9.000.

[4]Comune di Bergamo L. 21.000.

[5]Camera di commercio L. 12.000.

[6]Societa' industriale L. 10.000.

[7]Le modalita' relative al pagamento di detti contributi degli enti locali, con effetto dal 1° ottobre 1912, nonche' gli altri obblighi necessari a carico degli enti medesimi, sono determinati dalla convenzione annessa alla presente legge, la quale convenzione sara' assoggettata a registrazione mediante tassa fissa.

Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-29;920~art2 · fonte del testo